Ricorso ex art. 127 della  Costituzione  per  il  Presidente  del
Consiglio  dei   ministri,   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  i  cui   uffici   e'
domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; 
    contro la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente
della Provincia pro-tempore per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale dell'art. 34 della legge provinciale 17 maggio 2021 n.
7, come da delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  13  luglio
2021. 
    Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 17 maggio  2021  n.  17  e'  stata
pubblicata la legge provinciale n. 7  del  17  maggio  2021,  recante
«Prime misure  del  2021  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e conseguente variazione al  bilancio  di  previsione  della
Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023». 
    Il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che   tale   legge   sia
censurabile  nelle  disposizioni  contenute  nell'art.  34;  pertanto
propone questione di legittimita' costituzionale ai  sensi  dell'art.
127 comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Violazione dell'art.  3,  comma  1  e  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in relazione agli articoli 8 e  9
dello statuto della Regione autonoma  Trentino-Alto  Adige  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,  n.  670,
con  riferimento  alla  materia  del  coordinamento   della   finanza
pubblica, di cui all'art. 117, comma 3, Cost., al principio  di  buon
andamento di cui all'art. 97, comma 2, Cost., nonche' alla competenza
esclusiva statale in materia di ordinamento civile  di  cui  all'art.
117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. 
    L'art. 34 della L.P. n. 7/2021 cosi' dispone: 
      «1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino  e  per
sostenere,  anche  in  relazione  all'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del  territorio
provinciale, la Provincia e' autorizzata a partecipare,  direttamente
o tramite Cassa del Trentino S.p.a., in qualita' di socio sovventore,
alla societa' di mutua assicurazione a responsabilita' limitata "ITAS
Istituto Trentino-Alto Adige  per  Assicurazioni  societa'  mutua  di
assicurazioni". 
    2. In relazione al perseguimento  delle  finalita'  previste  dal
comma 1, la partecipazione societaria e' subordinata al fatto che sia
riservato  alla  Provincia,  anche  indirettamente,  il  diritto   di
designare un proprio rappresentante nel consiglio di  amministrazione
della societa' prevista dal comma 1. 
    3. Per i fini di quest'articolo con l'allegato A  e'  autorizzata
la spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2021  sulla  missione  01
(Servizi  istituzionali,  generali  e  di  gestione),  programma   03
(Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).». 
    L'art. 34 sopra riportato prevede dunque che, per concorrere allo
sviluppo economico del Trentino e per sostenere, anche  in  relazione
all'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   le   iniziative   di
rafforzamento e a supporto del territorio provinciale,  la  Provincia
e' autorizzata  a  partecipare,  direttamente  o  tramite  Cassa  del
Trentino S.p.a., in qualita' di socio sovventore,  alla  societa'  di
mutua  assicurazione  a  responsabilita'  limitata   «ITAS   istituto
Trentino-Alto   Adige   per   Assicurazioni   societa'    mutua    di
assicurazioni». 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che la disposizione si  ponga
in contrasto con gli articoli 3, comma 1, e 4  del  «Testo  unico  in
materia di societa' a partecipazione pubblica» (TUSP)  approvato  con
il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (norma interposta). 
    In  particolare  l'art.  3,  comma  1,  del  TUSP,  nel   dettare
disposizioni in ordine ai tipi di  societa'  in  cui  e'  ammessa  la
partecipazione pubblica, reca una elencazione  tassativa,  stabilendo
che «le amministrazioni pubbliche possono partecipare  esclusivamente
a societa', anche consortili, costituite in  forma  di  societa'  per
azioni o di societa'  a  responsabilita'  limitata,  anche  in  forma
cooperativa». 
    Orbene, le mutue assicuratrici non sono classificabili fra questi
tipi societari (1) pur essendo  infatti  inquadrate  (al  pari  delle
cooperative) nell'ambito della disciplina di cui al Libro  V,  Titolo
VI, del  codice  civile  concernente  «imprese  cooperative  e  mutue
assicuratrici», le mutue assicuratrici sono disciplinate da  un  Capo
(il secondo) diverso da quello dedicato alle cooperative. 
    Una indiretta conferma e' data dall'art. 2547 del  codice  civile
(2) il quale prevede che le  societa'  di  mutua  assicurazione  sono
regolate dalle norme stabilite per le societa' cooperative,  solo  in
quanto compatibili con la loro natura. Esse dunque  costituiscono  un
genus distinto dalle societa' cooperative in senso stretto. 
    Sotto altro profilo, va poi rilevato che l'art. 2, comma 1, lett.
l) del TUSP, ricomprende nel novero delle «societa'», soltanto:  «gli
organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del  libro  V  del  codice
civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai  sensi  dell'articolo  2615-ter  del  codice  civile»,
escludendo pertanto le mutue assicuratrici, disciplinate dal Capo  II
del Titolo VI del Libro V del codice civile. 
    La scelta di non includere espressamente nell'art.  3,  comma  1,
del TUSP, le mutue assicuratrici fra i tipi di societa' a cui possono
partecipare le pubbliche  amministrazioni  va  pertanto  interpretata
come il frutto di una precisa volonta'  del  legislatore  e,  quindi,
come espresso divieto. 
    Tale esclusione risulta  d'altronde  coerente  con  la  finalita'
tipica del modello  societario  delle  mutue  assicuratrici,  che  e'
quella di garantire ai soci, nel rispetto dei principi  mutualistici,
l'accesso a prodotti assicurativi a  condizioni  piu'  favorevoli  di
quelle presenti sul  mercato  (la  qualifica  di  socio  e',  infatti
indissolubilmente  legata  a  quella  di  contraente   del   rapporto
assicurativo). 
    La norma in esame viola altresi'  l'art.  4  (recante  «Finalita'
perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di  partecipazioni
pubbliche») del TUSP  che,  nel  riprendere  quanto  gia'  prescritto
dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, al comma 1 stabilisce
che  «le  amministrazioni  pubbliche  non  possono,  direttamente   o
indirettamente, costituire societa' aventi per oggetto  attivita'  di
produzione di beni e  servizi  non  strettamente  necessarie  per  il
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ne' acquisire  o
mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa'.». 
    Il successivo comma 2 cosi' dispone: 
      «2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni  pubbliche
possono,  direttamente  o  indirettamente,  costituire   societa'   e
acquisire o mantenere partecipazioni in societa'  esclusivamente  per
lo svolgimento delle attivita' sotto indicate: 
        a) produzione di  un  servizio  di  interesse  generale,  ivi
inclusa la realizzazione e la gestione delle reti  e  degli  impianti
funzionali ai servizi medesimi; 
        b) progettazione e realizzazione di un'opera  pubblica  sulla
base di un accordo di programma  fra  amministrazioni  pubbliche,  ai
sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
        c) realizzazione  e  gestione  di  un'opera  pubblica  ovvero
organizzazione  e  gestione  di  un  servizio  d'interesse   generale
attraverso un contratto di  partenariato  di  cui  all'art.  180  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, con un  imprenditore  selezionato
con le modalita' di cui all'art. 17, commi 1 e 2; 
        d) autoproduzione di beni o servizi  strumentali  all'ente  o
agli  enti  pubblici  partecipanti  o  allo  svolgimento  delle  loro
funzioni, nel rispetto delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive
europee in materia di contratti pubblici e della relativa  disciplina
nazionale di recepimento; 
        e) servizi  di  committenza,  ivi  incluse  le  attivita'  di
committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo  di
lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016». 
    In sostanza, il citato art. 4 introduce un doppio vincolo: 
      cd. «vincolo di scopo pubblico» (comma 1) e; 
      un «vincolo di attivita'» (comma 2); 
    consentendo la costituzione di societa' ovvero l'acquisizione  di
partecipazioni societarie solo se cio' permette, o favorisce, la cura
di almeno uno dei fini istituzionali  attribuiti  all'amministrazione
socia dal medesimo art. 4. 
    Tale circostanza viene evidenziata nel  parere  n.  968/2016  del
Consiglio di Stato (reso sullo «Schema di decreto legislativo recante
testo unico in materia di  societa'  a  partecipazione  pubblica,  in
attuazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, (3) recante
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»"): 
      «L'importante novita' dello schema di  decreto  e'  rappresenta
dal secondo comma che aggiunge a tale limite un ulteriore vincolo  di
attivita' - non presente nella disciplina vigente (cfr. retro,  parte
I,  par.  6)  -  ammettendo  soltanto  le   societa'   che   svolgono
«esclusivamente» le attivita' indicate alle lettere a), b), c), d) ed
e)». 
    L'art. 34 della L.P. di Trento prevede,  invece,  l'acquisizione,
diretta o indiretta, di una partecipazione in una societa'  di  mutua
assicurazione  la  cui  attivita'  appare  del  tutto  estranea  alle
finalita' istituzionali della Provincia. 
    Sull'argomento si e' piu' volte pronunciata anche la magistratura
contabile, in particolare con riguardo alle  questioni  afferenti  le
modalita'  di  applicazione  degli  articoli  20  e  24   del   TUSP,
riguardanti il processo  di  razionalizzazione  delle  partecipazioni
pubbliche. 
    La Corte dei conti  -  Sezione  regionale  di  controllo  per  la
Lombardia, con la deliberazione 348/2017/PAR, ha sottolineato che «Il
legislatore   [...]   presuppone,   che,   in   sede   di   revisione
straordinaria, ex art. 24, gli enti pubblici provvedano a  dismettere
le societa', non riconducibili alle missioni istituzionali attribuite
dalle leggi,  agli  enti  pubblici»  e  ancora  «che  tale  forma  di
revisione straordinaria (...) non puo' non condurre  all'adozione  di
provvedimenti di alienazione/scioglimento». 
    Come si e' visto, il comma  2  del  richiamato  art.  4  il  TUSP
specifica, in  positivo,  le  categorie  di  societa'  legittimamente
costituibili  o  detenibili  da  enti  pubblici,  le  quali   possono
espletare esclusivamente le seguenti attivita': 
      a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa  la
realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti strumentali; 
      b) progettazione e realizzazione  di  un'opera  pubblica  sulla
base di un  accordo  di  programma  fra  PA  (art.  193  del  decreto
legislativo n. 50/2016); 
      c) realizzazione e  gestione  di  un'opera  pubblica  o  di  un
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato
(art. 180 del decreto legislativo n. 50/2016); 
      d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli
enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni; 
      e) servizi di committenza, incluse le attivita' di  committenza
ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro  e  di
amministrazioni aggiudicatrici. 
    In tale contesto appare utile richiamare la nozione  di  servizio
di interesse generale resa dal TUSP all'art. 2, comma 1, lettera  h),
secondo cui sono tali «le attivita' di produzione e fornitura di beni
o servizi che non sarebbero svolte dal mercato  senza  un  intervento
pubblico o sarebbero svolte a condizioni  differenti  in  termini  di
accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione.
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni  pubbliche,  nell'ambito
delle rispettive competenze, assumono come necessarie per  assicurare
la soddisfazione dei  bisogni  della  collettivita'  di  riferimento,
cosi'  da  garantire  l'omogeneita'  dello  sviluppo  e  la  coesione
sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale». 
    Alla luce della definizione di servizio generale  introdotta  dal
decreto, che replica  proposizioni  gia'  contenute  nella  normativa
comunitaria, la Corte dei conti (Sezione regionale di  controllo  per
la Lombardia, deliberazione 398/PARI20I6) ha chiarito che il servizio
puo' essere svolto dall'ente locale se l'intervento dell'ente  stesso
sia  necessario  per  garantire  l'erogazione  del   servizio,   alle
condizioni stabilite nella disposizione appena richiamata, ossia  se,
senza l'intervento pubblico sarebbero  differenti  le  condizioni  di
accessibilita' fisica ed economica, continuita', non  discriminazione
qualita' e sicurezza al servizio oggetto di attenzione. 
    Tenuto conto di tale quadro normativo,  deve  pertanto  ribadirsi
che l'acquisizione della partecipazione in  una  mutua  assicuratrice
risulti del tutto estranea al conseguimento delle suddette  finalita'
di interesse generale. 
    Sempre  la  Corte  dei  conti,  con   la   citata   deliberazione
398/PAR/2016 precisa che «nel caso in cui la partecipazione dell'ente
sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano
il controllo  della  societa'),  il  servizio  espletato  non  e'  da
ritenere "servizio di interesse generale" posto che, a prescindere da
ogni  altra  considerazione  relativa  alle  finalita'  istituzionali
dell'ente,   l'intervento   pubblico   (stante   la    partecipazione
minoritaria) non puo' garantire  l'accesso  al  servizio  cosi'  come
declinato nell'art. 4: l'accesso al servizio non sarebbe  svolto  dal
mercato o sarebbe  svolto  a  condizioni  differenti  in  termini  di
accessibilita' fisica, economica, continuita',  non  discriminazione.
Infatti una partecipazione poco significativa non sarebbe in grado di
determinare le condizioni  di  accesso  al  servizio  che  potrebbero
legittimare il mantenimento della quota». 
    Del medesimo tenore quanto affermato  dalla  Corte  dei  conti  -
Sezione  regionale  di  controllo  per  il  Piemonte  che,   con   la
deliberazione   9/20I6ISRCPIE/VSG,   ha    sottolineato    come    le
partecipazioni cd. «polvere»,  non  consentendo  un  controllo  sulla
partecipata da parte del socio pubblico, non  appaiono  coerenti  con
una valutazione di strategicita' della partecipazione, riducendosi al
rango di mero investimento in capitale  di  rischio,  oggi  non  piu'
ammesso dall'attuale quadro normativo. 
    Nel caso in esame, stante la misura quasi certamente  minoritaria
della  partecipazione,  non  potrebbero  realizzarsi,  pertanto,   le
condizioni affinche' la pubblica amministrazione possa determinare le
condizioni di accesso al servizio pubblico e, per esso, perseguire le
proprie finalita' istituzionali come richiesto dall'art. 4, comma  1,
del TUSP. 
    L'art. 34 della L.P. pertanto,  si  pone  in  contrasto  con  gli
articoli 3, comma 1, e 4 del TUSP di cui al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 175, in relazione agli articoli 8 e 9  dello  statuto
della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (che  disciplinano
la  potesta'  legislativa  delle  Province  autonome),  con   diretto
riferimento  sia  alla  materia  del  coordinamento   della   finanza
pubblica, di cui all'art. 117, comma 3, Cost., sia  al  principio  di
buon  andamento  di  cui  all'art.  97,  comma  2,  Cost.  che  viene
chiaramente leso dalla norma impugnata. 
    La  stessa  disposizione  inoltre,  viene   ad   incidere   sulla
competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di  cui
all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. 

(1) L'art.  2546  del  codice  civile  cosi'   definisce   le   mutue
    assicuratrici:  «Nella  societa'  di   mutua   assicurazione   le
    obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I  soci  sono
    tenuti al pagamento dei contributi fissi o  variabili,  entro  il
    limite massimo determinato  dall'atto  costitutivo.  Nelle  mutue
    assicuratrici non si puo' acquistare la qualita' di socio, se non
    assicurandosi presso la societa', e si perde la qualita' di socio
    con  l'estinguersi  dell'assicurazione,  salvo  quanto   disposto
    dall'art. 2548». 

(2) L'art. 2457 c.c. recita: «Le societa' di mutua assicurazione sono
    soggette  alle  autorizzazioni,  alla  vigilanza  e  agli   altri
    controlli   stabiliti   dalle   leggi   speciali   sull'esercizio
    dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per  le
    societa' cooperative, in quanto compatibili con la loro natura». 

(3) L'art. 18, comma 1, lett. b)  delle  legge  delega  n.  124/2015,
    fissa il seguente principio: «b) ai fini della  razionalizzazione
    e riduzione delle partecipazioni  pubbliche  secondo  criteri  di
    efficienza,  efficacia  ed  economicita',   ridefinizione   della
    disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione  di
    societa',  l'assunzione  e  il  mantenimento  di   partecipazioni
    societarie  da  parte  di  amministrazioni  pubbliche  entro   il
    perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la
    tutela di interessi pubblici  rilevanti,  quale  la  gestione  di
    servizi  di  interesse  economico  generale;   applicazione   dei
    principi  della  presente  lettera  anche   alle   partecipazioni
    pubbliche gia' in essere.